RIFLESSIONI SULLA LEGGE
40/2004 SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
A cura del Dr. Maurizio
Cignitti - Responsabile Centro PMA U.O. Divisione Ostetricia e Ginecologia
Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione G.Salesi, Ancona 60100 - Italy
| NOTA IMPORTANTE. Questo articolo ha uno scopo esclusivamente informativo. Ogni sforzo è stato condotto per renderlo chiaro, aggiornato, facilmente comprensibile da un pubblico molto vasto; tuttavia non possiamo escludere eventuali omissioni ed errori come anche possibili difficoltà interpretative da parte dei lettori. La Medicina è una scienza in costante evoluzione ed ogni paziente è unico nella sua condizione clinica; ribadiamo quindi che è solo il vostro Medico Curante che può illustrare la particolarità e quindi la prognosi della vostra condizione e che a lui solo spetta ogni conclusione diagnostica e terapeutica. Non rispondiamo in alcun modo di un uso improprio e non autorizzato delle informazioni fornite. Ultimo aggiornamento: 18.09.2006 . |
Il 10 marzo 2004 è stata approvata
definitivamente la legge che regolamenta in Italia la Procreazione Medicalmente
Assistita. Bisognerà attendere ora tre mesi per avere atti di emanazione dalle
Regioni che regoleranno i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle
strutture, le caratteristiche del personale delle stesse,i criteri per la
determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle
stesse ed i criteri per lo svolgimento dei controlli sulle suddette strutture.
Sempre nei prossimi tre mesi il Ministero della Salute, avvalendosi della
collaborazione di una Commissione di esperti, definirà linee guida contenenti
l’indicazione delle procedure e delle tecniche di PMA che saranno vincolanti
per tutte le strutture autorizzate.
Negli ultimi mesi, nel nostro Paese, è
in atto un dibattito serrato sulla valutazione della legge che ha suscitato
perplessità in molteplici organismi tra cui le principali società scientifiche
che si occupano di PMA e che stanno valutando di stilare un documento che possa
consentire di emendare alcuni punti della legge stessa.
In queste mie brevi note vorrei
riflettere su alcune delle norme che la legge introduce.
DIVIETO DI OGNI FORMA DI FECONDAZIONE
ETEROLOGA
Con l’avvento della ICSI ( intra
cytoplasmatic sperm injection) che consente la fecondazione assistita anche a
coppie con partner con gravi deficit del liquido seminale, la percentuale di
coppie che devono ricorrere alla donazione di gameti, siano essi ovociti o
spermatozoi, non supera il 3-5% dei casi. Sono, dunque, casi rari ma non per
questo meno degni di attenzione e rispetto e la scelta dell’eterologa non si
motiva certo con capricci o futili motivi, che peraltro nessun centro medico
asseconderebbe, ma nasce dal desiderio di vivere l’esperienza della
genitorialità naturale all’interno della coppia anche quando uno dei genitori
sia privo della capacità riproduttiva.
Questa legge, vietando la fecondazione
eterologa, non fermerà questo desiderio, ma costringerà le coppie a recarsi in
Centri esteri alimentando una sorta di “turismo procreativo “
che discriminerà sicuramente le coppie abbienti dalle meno abbienti.
Sarebbe stato, secondo me, più utile una legge che avesse avuto come obiettivo
la regolamentazione rigorosa delle indicazioni all’eterologa per evitare
l’uso improprio di detta procedura.
LIMITE AL NUMERO DI EMBRIONI PRODUCIBILI
L’articolo 14 della legge sulla PMA
consente la produzione di un numero di embrioni non superiore a quello
strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto e, comunque, mai più
di tre.
Ovvio che, quindi, potranno essere
fertilizzati solo tre ovociti ; ciò porterà a grandi differenze nei risultati
tra donne di età diversa. Nelle
donne più giovani, infatti, si produrranno spesso tre embrioni, raramente due e
saltuariamente uno ; più spesso due, raramente uno o tre nelle donne di età
intermedia ; prevalentemente uno, più raramente due o nessuno quasi mai tre
nelle donne meno giovani. Il significato di questi risultati sarà ben evidente
considerando le percentuali di successo : un aumento del numero di gravidanze
trigemine nelle donne più giovani, una modesta riduzione delle gravidanze nelle
donne di età intermedia; un sostanziale peggioramento dei risultati nelle donne
meno giovani. Invece di limitare la produzione di embrioni si sarebbe dovuto
ancor più precisamente stabilire il numero massimo di embrioni da inserire in
utero per ogni ciclo di trattamento e questo per evitare gravidanze plurime
pericolose per la vita della donna e dei nascituri; già adesso la maggior parte
dei Centri trasferisce non più di tre embrioni e spesso anche due quando vi
sono alte probabilità di attecchimento degli embrioni stessi.
DIVIETO DI CRIOCONSERVAZIONE DEGLI
EMBRIONI
La legge sulla PMA vieta la
crioconservazione degli embrioni, ma stabilisce un’eccezione, per i casi in
cui il trasferimento di embrioni non risulti possibile per grave e documentata
causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna, non
prevedibile al momento della fecondazione; per questi casi è consentita la
crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento da realizzare
prima possibile. Resta da domandarsi cosa possa succedere nel momento in cui la
donna rifiuti, anche il momento prima del trasferimento, di ricevere tutti e tre
gli eventuali embrioni .La donna non è punibile visto che non esistono nella
legge indicazioni a sanzioni specifiche in caso di rifiuto; il medico si
troverebbe, quindi, nella assoluta necessità di congelare gli embrioni
determinando un’altra eccezione ad una norma di legge sicuramente ambigua.
La considerazione principale da fare è,
pero’, che la crioconservazione serve ad evitare alle pazienti di ripetere la
trafila medico-chirurgica che porta alla creazione degli embrioni, conservandone
alcuni per trasferirli in un tentativo successivo qualora il primo non abbia
successo, visto che le probabilità di gravidanza in un ciclo di PMA
generalmente non superano il 25-30 % dei casi con percentuali ancora più basse
considerando il fattore età della donna. Detto questo, il divieto di congelare
embrioni appare estremamente penalizzante nei confronti della donna ed impone
sicuramente un’attenta riflessione. E’ pur vero che la legge permette il
congelamento dei gameti
( ovociti e spermatozoi ), ma il congelamento ovocitario è ancora da
considerarsi sperimentale e non consolidato come il congelamento embrionario.
Quelli da me analizzati sono solo alcuni
dei punti controversi della legge approvata il 10 marzo. Ma ritengo che questa
legge costituisca una sconfitta per tutti; per i cattolici che,approvando una
legge sulla fecondazione artificiale finiscono per il riconoscerne la legittimità
e tradiscono il principio di inscindibilità tra vita sessuale e vita
riproduttiva; per i laici che vedono fortemente limitata la volontà personale
dalla volontà di un parlamento dove hanno fortemente prevalso principi di
chiusura e di fondamentalismo. Ora cosa fare? Aspettiamo, innanzitutto la
stesura delle linee guida, e poi è auspicabile che, attraverso l’impegno
della comunità scientifica, si possa riuscire a rendere meno restrittiva
questa legge che, questo è sicuramente l’aspetto più importante, è
certamente penalizzante per la coppia sterile che già è costretta a seguire un
percorso diagnostico-terapeutico estremamente gravoso.